ASCOLTO DEL MINORE PRIMA DEL COLLOCAMENTO PRESSO UN GENITORE

In tutti i procedimenti in cui si assumono provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne, e anche di quello di età inferiore se capace di discernimento, è un adempimento previsto a pena di nullità. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 25 gennaio 2021, n. 1747. Secondo gli Ermellini, infatti, l’ascolto del minore di almeno 12 anni, e anche di quello di età inferiore ove capace di discernimento, costituisce una modalità rilevante di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano. Il giudice, pertanto, deve motivare in modo specifico e circostanziato la scelta di non disporre l’audizione, soprattutto quando l’età del minore si avvicina a quella dei 12 anni, oltre la quale sussiste l’obbligo legale dell’ascolto. Tale onere di motivazione ricorre non solo quando il giudice ritenga il minore incapace di discernimento oppure quando valuti l’audizione in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora, invece che procedere all’ascolto diretto, opti per un ascolto c.d. “delegato”. Consulta la sezione relativa “questioni e pareri” dove potresti trovare risposte ai casi più comuni in materia di diritto di famiglia.

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